Art. 64 CDF Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.