Art. 46 CDF Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014
1. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L’avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per l’attività svolta.
5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (8)
Titolo modificato delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 636 del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 1° settembre 2025, n. 202, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 432 del 20 settembre 2024.
Con la predetta delibera del 21 marzo u.s. il Consiglio nazionale forense ha riformulato il Titolo IV aggiungendo, infine, le parole: «E NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE». La modifica è entrata in vigore il 1° novembre 2025.