Art. 93-bis CCII Reclami

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 124.

2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.