1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
Testo in vigore dal 28 settembre 2024
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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