Art. 83 CCII Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo 270.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta... dal pubblico ministero.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.