Art. 371 CCII Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza».
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Note all’art. 371:
- Si riporta il testo dell’articolo 16 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto legislativo:
“Art. 16.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza, salve le disposizioni seguenti.”.