Art. 357 CCII Funzionamento dell’elenco

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’elenco. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.