Art. 336 CCII Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.