Art. 292 CCII Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento,... sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’articolo 164.

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall’articolo 102.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.