Art. 279 CCII Condizioni temporali di accesso

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.