Art. 279 CCII Condizioni temporali di accesso
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.