Art. 261 CCII Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.