Art. 242 CCII Concordato nel caso di numerosi creditori

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.