Art. 147 CCII Alimenti ed abitazione del debitore

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.