Art. 118-bis CCII Modificazioni del piano

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1.

2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.

3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all’esito il tribunale provvede con decreto motivato.

Testo in vigore dal 28 settembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.