Art. 228 Codice Contratti Clausola di invarianza finanziaria

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Dall’attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.