Art. 202 Codice Contratti Cessione di immobili in cambio di opere

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere:(9) a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell’immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (9)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l’art. 60, comma 1) che “All’articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.