Art. 166 Codice Contratti Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l’ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego.
Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168, informando per iscritto l’operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.