Art. 150 Codice Contratti Settore dei porti e degli aeroporti

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.