Art. 150 Codice Contratti Settore dei porti e degli aeroporti
Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.