Art. 12 Codice Contratti Rinvio esterno

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.