Art. 98-tricies Codice Comunicazioni Notifica e monitoraggio

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)

1. L’Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall’entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.

2. L’Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.