Art. 40 Codice Comunicazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

Articolo abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138.(51)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 18 ottobre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (51)

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha disposto (con l’art. 41, comma 4) che “I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione delle determinazioni di cui all’articolo 40, comma 5, lettera l)”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.