Art. 40 Codice Comunicazioni
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
Articolo abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138.(51)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (51)
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha disposto (con l’art. 41, comma 4) che “I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione delle determinazioni di cui all’articolo 40, comma 5, lettera l)”.