Art. 36 Codice Comunicazioni Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (31)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall’avviso di rettifica in G.U. 23/07/2020, n. 184, non prevede più (con l’art. 38, comma 1, lettera g)) l’abrogazione del presente articolo.