Art. 36 Codice Comunicazioni Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)

1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall’avviso di rettifica in G.U. 23/07/2020, n. 184, non prevede più (con l’art. 38, comma 1, lettera g)) l’abrogazione del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.