Art. 193 Codice Comunicazioni Navi da diporto: norme tecniche radionavali

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Nota all’art. 193:
- Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note alle premesse.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.