Art. 181 Codice Comunicazioni Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.