Art. 111 Codice Comunicazioni Revoca

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.