Art. 106 Codice Comunicazioni Obblighi dei rivenditori

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.