Art. 106 Codice Comunicazioni Obblighi dei rivenditori
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.