Art. 4 disp. prel. c.c. Limiti della disciplina regolamentare
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
2. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.