Art. 4 disp. prel. c.c. Limiti della disciplina regolamentare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

2. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.