Art. 871 c.c. Norme di edilizia e di ornato pubblico

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

2. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.