Art. 871 c.c. Norme di edilizia e di ornato pubblico
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
2. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.