Art. 83 c.c. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.