Art. 589 c.c. Testamento congiuntivo o reciproco

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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