Art. 47 c.c. Elezione di domicilio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.