Art. 47 c.c. Elezione di domicilio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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