Art. 409 c.c. Effetti dell’amministrazione di sostegno
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
2. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.