Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.(313)
2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.
3. (313)
4. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
5. (313)
6. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
7. (313)
8. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
9. (313)
10. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
11. (313)
12. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.
13. (313)
14. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.(313)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (313)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l’art. 1, comma 37) che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 403 c.c. chiude il titolo X del libro primo, dedicato alla tutela e all’emancipazione, e disciplina l’intervento urgente della pubblica autorità a protezione del minore che si trovi in una situazione di abbandono o di grave pericolo nell’ambiente familiare. Si tratta di un potere amministrativo di carattere eccezionale e residuale: consente agli organi di protezione dell’infanzia, di regola il sindaco attraverso i servizi sociali, di collocare il minore in luogo sicuro senza attendere una decisione del giudice, quando l’emergenza non consente di attendere i tempi del processo.
La norma è stata interamente riscritta dall’art. 1, comma 27, della legge 26 novembre 2021, n. 206, applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022. Il testo originario si limitava a prevedere il collocamento del minore abbandonato o allevato in condizioni inadeguate, senza alcun controllo giudiziale cadenzato. La riforma ha ristretto i presupposti all’emergenza e introdotto una procedura di convalida con termini brevissimi, a pena di perdita di efficacia, per bilanciare la protezione del minore con il diritto dei genitori e del figlio alla vita familiare.
Contenuto della disposizione
Il presupposto dell’intervento è duplice: il minore deve essere moralmente o materialmente abbandonato oppure esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica, e deve sussistere un’emergenza di provvedere. L’autorità colloca il minore in luogo sicuro fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
La procedura si articola in passaggi scanditi da termini rigorosi:
Contro il decreto collegiale il pubblico ministero, i genitori e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione; la corte decide entro sessanta giorni. Se uno dei termini non è rispettato, il provvedimento amministrativo perde efficacia, e il tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti necessari. Il collocamento in comunità di tipo familiare è ipotesi residuale, ammessa solo dopo aver escluso soluzioni alternative, e soggiace alle norme sull’affidamento familiare.
Profili applicativi
Nella pratica la difesa dei genitori si concentra anzitutto sul rispetto dei termini, il cui superamento comporta la caducazione del collocamento: è quindi essenziale ricostruire con precisione l’ora del collocamento, della trasmissione degli atti e dei successivi decreti. Un secondo profilo riguarda l’effettiva sussistenza dell’emergenza: il potere amministrativo non può sostituire il procedimento giudiziale ordinario quando la situazione, pur problematica, consente di attendere l’intervento del tribunale.
Assumono rilievo decisivo le garanzie del contraddittorio. Il minore è parte del procedimento attraverso il curatore speciale, che la norma impone di nominare già nella fase di convalida; il suo ascolto è obbligatorio quando abbia compiuto dodici anni, e anche prima se capace di discernimento, salvo motivata esclusione. Errore frequente è trascurare la possibilità che il pubblico ministero, con il ricorso per la convalida, introduca anche domande limitative o ablative della responsabilità genitoriale: il procedimento d’urgenza può così proseguire come giudizio de potestate, con le relative conseguenze sulla posizione dei genitori.
L’intervento è ammesso anche quando il minore sia già stato affidato ai servizi sociali con un precedente provvedimento giudiziario, purché quel procedimento sia concluso e non vi sia un giudice presso il quale penda una causa che possa provvedere tempestivamente.
Orientamenti giurisprudenziali
Le pronunce di legittimità reperite sull’art. 403 c.c. riguardano in larga parte il testo anteriore alla riforma; i principi sulle garanzie processuali sono tratti dai procedimenti de potestate, con i quali il nuovo procedimento di convalida è strettamente collegato.
Rapporti con altre norme
L’art. 403 c.c. si coordina con gli artt. 330 e 333 c.c., che disciplinano la decadenza dalla responsabilità genitoriale e i provvedimenti convenienti in caso di condotta pregiudizievole del genitore, e con l’art. 336 c.c. sul relativo procedimento, comprese le norme sul curatore speciale e sull’assistenza del difensore. L’ascolto del minore è regolato dagli artt. 315-bis e 336-bis c.c. Il reclamo segue le forme dell’art. 739 c.p.c. Il collocamento in comunità rinvia alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sull’affidamento familiare e sull’adozione, il cui art. 9 impone alla pubblica autorità di segnalare al tribunale per i minorenni le situazioni di abbandono. La mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti adottati è sanzionata dall’art. 388 c.p.