Art. 388 c.c. (Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. del conto).
2. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.
3. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.