Art. 2969 c.c. Rilievo d’ufficio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.