Art. 2963 c.c. Computo dei termini di prescrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.