Art. 2943 c.c. Interruzione da parte del titolare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

2. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

3. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

4. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Testo in vigore dal 17 aprile 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2943 c.c. si colloca nella sezione del libro sesto dedicata all’interruzione della prescrizione e individua gli atti con cui il titolare del diritto può impedirne l’estinzione per inerzia. La prescrizione, disciplinata in via generale dall’art. 2934 c.c., sanziona il mancato esercizio del diritto per il tempo stabilito dalla legge; l’interruzione è il rimedio che consente al titolare di dimostrare di non essere rimasto inerte e di far ripartire da capo il termine.

La norma tutela un duplice interesse: quello del creditore a conservare il proprio diritto attraverso una manifestazione attiva di volontà e quello del debitore, e più in generale della certezza dei rapporti giuridici, a conoscere con sicurezza se e quando il diritto sia stato esercitato. Per questo gli atti interruttivi devono essere tipici nella funzione, anche se liberi nella forma, e devono giungere a conoscenza del destinatario. L’ultimo comma è stato integrato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che vi ha aggiunto l’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Contenuto della disposizione

La disposizione individua quattro categorie di atti interruttivi provenienti dal titolare del diritto:

  • notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (primo comma), qualunque sia la natura del processo: di cognizione, conservativo (ad esempio il sequestro) o esecutivo (ad esempio l’atto di pignoramento);
  • domanda proposta nel corso di un giudizio (secondo comma), come la domanda riconvenzionale, l’intervento o la chiamata in causa, purché contenga la sostanziale pretesa del diritto;
  • atto di costituzione in mora (quarto comma), cioè qualsiasi richiesta scritta di adempimento rivolta al debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c.;
  • atto di avvio del procedimento arbitrale (quarto comma), notificato in presenza di compromesso o clausola compromissoria, con cui la parte dichiara di voler promuovere l’arbitrato, propone la domanda e nomina, per quanto le spetta, gli arbitri.

Il terzo comma precisa che l’interruzione si produce anche se il giudice adito è incompetente: l’errore sul giudice non priva di valore la manifestazione di volontà del titolare. Gli effetti dell’interruzione sono regolati dall’art. 2945 c.c.: l’atto stragiudiziale produce un effetto istantaneo, dopo il quale inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione; la domanda giudiziale produce invece un effetto permanente, perché la prescrizione non riprende a correre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Profili applicativi

Il terreno di maggiore contenzioso è l’idoneità della lettera di messa in mora. L’atto non richiede formule sacramentali, ma deve indicare con chiarezza il debitore e contenere una richiesta di adempimento che esprima la volontà inequivoca di far valere il diritto. Non bastano un generico sollecito, una riserva di agire in futuro o un mero preannuncio di future richieste; non occorre, invece, la precisa quantificazione del credito, purché questo sia determinabile. La sottoscrizione è elemento essenziale, e la lettera priva di firma non interrompe la prescrizione.

Altro profilo decisivo è il momento in cui l’interruzione si verifica. Poiché l’atto interruttivo è recettizio, cioè produce effetti solo quando giunge al destinatario, l’effetto si produce con la ricezione e non con la spedizione o con la consegna all’ufficiale giudiziario; il principio della scissione degli effetti della notificazione, valido per gli atti processuali, si estende agli effetti sostanziali solo quando il diritto possa farsi valere esclusivamente in giudizio. Ne discendono due errori frequenti: avviare la notifica a ridosso della scadenza confidando nella data di consegna, e ritenere sufficiente il deposito del ricorso in cancelleria nei procedimenti che si introducono con ricorso (decreto ingiuntivo, rito del lavoro, procedimento semplificato), quando occorre la notificazione al convenuto.

L’onere di provare l’atto interruttivo, la sua tempestività e la sua ricezione grava su chi lo invoca. In pratica conviene utilizzare strumenti che documentino data e contenuto della comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario) e conservare copia dell’atto sottoscritto. La valutazione sull’idoneità del singolo atto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 2014, n. 25153: l’atto interruttivo deve contenere un elemento soggettivo, cioè l’indicazione chiara dell’obbligato, e un elemento oggettivo, cioè l’intimazione o richiesta scritta di adempimento che manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto; non sono idonei semplici sollecitazioni prive di carattere intimatorio né la riserva generica di agire in un momento successivo.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 2 ottobre 2012, n. 16774: la costituzione in mora non richiede forme particolari oltre allo scritto e non esige la quantificazione del credito, che può essere soltanto determinabile; la richiesta di pagamento delle competenze professionali interrompe dunque la prescrizione anche se l’importo non è indicato.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2006, n. 10270: è sufficiente un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato a sua conoscenza dal quale emerga la volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto; nel caso deciso è stata ritenuta idonea la trasmissione della fattura, pur senza espressa richiesta di pagamento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2335: la costituzione in mora è atto unilaterale recettizio per il quale la forma scritta è richiesta a pena di validità, e la sottoscrizione ne è elemento essenziale; le lettere non firmate non interrompono la prescrizione, né il difetto può essere sanato successivamente con effetto retroattivo. Lo stesso principio è ribadito da Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 6 febbraio 2026, n. 2668, che ammette in astratto che la costituzione del creditore nel giudizio di revocazione promosso dal debitore possa rientrare nel secondo comma, pur negandone nel caso concreto l’effetto interruttivo per difetto di allegazione degli elementi che lo giustificano.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 4 novembre 2016, n. 22349: la scissione degli effetti della notificazione non si applica agli atti sostanziali; quando il diritto può essere esercitato anche in via stragiudiziale, come la richiesta dell’indennizzo assicurativo, l’interruzione decorre dal recapito dell’atto al destinatario e non dalla consegna all’ufficiale postale o giudiziario.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 24 febbraio 2022, n. 6149: l’effetto interruttivo richiede la conoscenza legale dell’atto da parte del debitore; nel rito del lavoro non basta il deposito del ricorso, né la consegna all’ufficiale giudiziario avvenuta prima della scadenza se la ricezione è successiva. In senso conforme, per il procedimento sommario introdotto con ricorso, Cassazione civile, sez. VI, ord. 15 febbraio 2017, n. 4034.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 23 settembre 2022, n. 27944: il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non interrompe la prescrizione, effetto che consegue solo alla notificazione del ricorso e del decreto al debitore.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 3 settembre 2013, n. 20176: la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo produce un effetto interruttivo permanente, che dura fino al passaggio in giudicato del decreto, anche in assenza di opposizione e anche se il decreto è provvisoriamente esecutivo; da quel momento decorre il termine decennale dell’art. 2953 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 2943 c.c. si completa con l’art. 2944 c.c., che attribuisce efficacia interruttiva al riconoscimento del diritto da parte del debitore, e con l’art. 2945 c.c., che regola gli effetti dell’interruzione e la loro durata in caso di processo, anche con riguardo all’estinzione del giudizio. L’art. 1219 c.c. definisce la costituzione in mora, il cui atto scritto è il principale strumento di interruzione stragiudiziale; l’art. 1310 c.c. estende gli effetti dell’atto interruttivo compiuto contro uno dei debitori in solido agli altri coobbligati. L’art. 2953 c.c. fissa in dieci anni la prescrizione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato. Sul versante processuale rilevano le norme sulla notificazione (artt. 137 ss. c.p.c.) e, per l’arbitrato, gli artt. 806 ss. c.p.c. Va distinta dall’interruzione la sospensione della prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.), che non azzera il termine ma ne arresta temporaneamente il decorso.