Art. 2911 c.c. Beni gravati da pegno o ipoteca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.
2. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.