Art. 2909 c.c. Cosa giudicata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2909 c.c. disciplina la cosa giudicata in senso sostanziale: l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La norma, collocata nel libro sesto tra le disposizioni sulla tutela dei diritti, esprime l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: una volta che la lite è definita con sentenza non più impugnabile, la regola fissata dal giudice si sostituisce all’incertezza e diventa vincolante, impedendo di rimettere in discussione lo stesso diritto in un nuovo processo (principio del ne bis in idem).

Il giudicato sostanziale presuppone quello formale dell’art. 324 c.p.c.: la sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi ordinari. L’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice; la sua portata è stata però precisata in modo decisivo dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite, che ne hanno affermato la rilevanza pubblicistica.

Contenuto della disposizione

La norma individua l’oggetto e i limiti del giudicato:

  • oggetto: l’accertamento del diritto dedotto in giudizio, identificato dai soggetti, dal titolo (causa petendi) e dal bene della vita richiesto (petitum mediato), indipendentemente dal tipo di pronuncia;
  • limiti soggettivi: il giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa; i terzi non possono esserne pregiudicati, salvo i casi di efficacia riflessa e le ipotesi espressamente previste dalla legge;
  • limiti oggettivi: il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che, pur non sollevate, costituiscono il presupposto logico necessario della decisione;
  • limiti temporali: l’accertamento vale allo stato dei fatti esistente al momento della decisione; restano salvi i fatti sopravvenuti che modifichino il rapporto, particolarmente rilevanti nei rapporti di durata.

Si parla di giudicato implicito quando l’accertamento di una questione pregiudiziale o preliminare, non espressamente decisa, è necessariamente implicato dalla pronuncia sul merito: così, la decisione di merito implica l’affermazione della giurisdizione, e quella che accoglie una pretesa contrattuale implica la validità del contratto. Il giudicato implicito non si forma, però, quando il giudice abbia deciso secondo la ragione più liquida, senza esaminare la questione presupposta.

Profili applicativi

Il giudicato esterno, formatosi in un altro processo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, e può essere allegato senza i limiti delle preclusioni istruttorie; ciò vale anche per i suoi limiti soggettivi e oggettivi. La parte che lo invoca deve produrre la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato. L’interpretazione del giudicato è assimilata a quella delle norme e la Corte di cassazione può compierla direttamente.

Nella pratica il giudicato implicito produce effetti rilevanti: chi, vittorioso in primo grado, vuole contestare la giurisdizione implicitamente affermata deve proporre appello incidentale condizionato, altrimenti la questione è preclusa. Sul piano contrattuale, la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice finché sulla validità non si sia formato un giudicato, e la sentenza che rigetta la domanda di risoluzione motivando con la nullità del contratto forma giudicato sulla nullità.

Va distinto l’accertamento con efficacia di giudicato da quello meramente incidentale: senza un’espressa domanda ai sensi dell’art. 34 c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale vale solo nel processo in cui è resa. In materia condominiale, ad esempio, l’accertamento della comproprietà compiuto nel giudizio di impugnazione di una delibera non fa stato sull’estensione dei diritti reali dei singoli.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2001, n. 226: il giudicato esterno, come quello interno, è rilevabile d’ufficio quando emerga da atti comunque prodotti, risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e la sua allegazione non soggiace alle decadenze istruttorie.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916: in cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, poiché fissa la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici; i documenti che lo attestano possono essere prodotti nonostante l’art. 372 c.p.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883: il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma ogni volta che la causa sia decisa nel merito, salvo che la sentenza non contenga statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come quando decida sulla sola ammissibilità o per la ragione più liquida.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 maggio 2014, n. 11303: la parte vittoriosa in primo grado che intende contestare la giurisdizione implicitamente affermata deve proporre appello, anche incidentale condizionato, altrimenti il giudicato implicito preclude la questione in sede di legittimità.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242: il giudice deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto in ogni impugnativa negoziale; il giudicato implicito sulla validità si forma solo se la questione sia stata effettivamente esaminata, non quando la domanda sia respinta in base alla ragione più liquida.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 31 ottobre 2024, n. 28123: il rigetto della domanda di risoluzione motivato con la nullità del contratto forma giudicato sulla nullità, non sulla validità del negozio.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 marzo 2018, n. 7267: sono rilevabili d’ufficio non solo l’esistenza del giudicato esterno ma anche la sua inoperatività per i limiti soggettivi e oggettivi, che ne definiscono il contenuto e sottraggono la materia al potere dispositivo delle parti.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 maggio 2022, n. 15317: nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha ribadito che il giudicato impedisce il riesame delle questioni definite e spiega efficacia anche per il tempo successivo, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il rapporto, e che l’accertamento incidentale compiuto in un’impugnazione di delibera non fa stato sui diritti reali dei singoli.

Rapporti con altre norme

L’art. 324 c.p.c. definisce il giudicato formale, presupposto di quello sostanziale; l’art. 34 c.p.c. consente di estendere il giudicato alle questioni pregiudiziali su domanda di parte o per legge, e l’art. 37 c.p.c. regola il rilievo del difetto di giurisdizione, letto alla luce del giudicato implicito. L’art. 395 c.p.c. ammette la revocazione per contrarietà a un precedente giudicato, e l’art. 404 c.p.c. consente l’opposizione del terzo pregiudicato. L’art. 2953 c.c. converte in decennale la prescrizione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato. I rapporti tra giudicato penale e giudizio civile sono regolati dagli artt. 651-654 c.p.p.