Art. 2909 c.c. Cosa giudicata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
1. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2909 c.c. disciplina la cosa giudicata in senso sostanziale: l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La norma, collocata nel libro sesto tra le disposizioni sulla tutela dei diritti, esprime l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: una volta che la lite è definita con sentenza non più impugnabile, la regola fissata dal giudice si sostituisce all’incertezza e diventa vincolante, impedendo di rimettere in discussione lo stesso diritto in un nuovo processo (principio del ne bis in idem).
Il giudicato sostanziale presuppone quello formale dell’art. 324 c.p.c.: la sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi ordinari. L’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice; la sua portata è stata però precisata in modo decisivo dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite, che ne hanno affermato la rilevanza pubblicistica.
Contenuto della disposizione
La norma individua l’oggetto e i limiti del giudicato:
Si parla di giudicato implicito quando l’accertamento di una questione pregiudiziale o preliminare, non espressamente decisa, è necessariamente implicato dalla pronuncia sul merito: così, la decisione di merito implica l’affermazione della giurisdizione, e quella che accoglie una pretesa contrattuale implica la validità del contratto. Il giudicato implicito non si forma, però, quando il giudice abbia deciso secondo la ragione più liquida, senza esaminare la questione presupposta.
Profili applicativi
Il giudicato esterno, formatosi in un altro processo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, e può essere allegato senza i limiti delle preclusioni istruttorie; ciò vale anche per i suoi limiti soggettivi e oggettivi. La parte che lo invoca deve produrre la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato. L’interpretazione del giudicato è assimilata a quella delle norme e la Corte di cassazione può compierla direttamente.
Nella pratica il giudicato implicito produce effetti rilevanti: chi, vittorioso in primo grado, vuole contestare la giurisdizione implicitamente affermata deve proporre appello incidentale condizionato, altrimenti la questione è preclusa. Sul piano contrattuale, la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice finché sulla validità non si sia formato un giudicato, e la sentenza che rigetta la domanda di risoluzione motivando con la nullità del contratto forma giudicato sulla nullità.
Va distinto l’accertamento con efficacia di giudicato da quello meramente incidentale: senza un’espressa domanda ai sensi dell’art. 34 c.p.c., la soluzione di una questione pregiudiziale vale solo nel processo in cui è resa. In materia condominiale, ad esempio, l’accertamento della comproprietà compiuto nel giudizio di impugnazione di una delibera non fa stato sull’estensione dei diritti reali dei singoli.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 324 c.p.c. definisce il giudicato formale, presupposto di quello sostanziale; l’art. 34 c.p.c. consente di estendere il giudicato alle questioni pregiudiziali su domanda di parte o per legge, e l’art. 37 c.p.c. regola il rilievo del difetto di giurisdizione, letto alla luce del giudicato implicito. L’art. 395 c.p.c. ammette la revocazione per contrarietà a un precedente giudicato, e l’art. 404 c.p.c. consente l’opposizione del terzo pregiudicato. L’art. 2953 c.c. converte in decennale la prescrizione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato. I rapporti tra giudicato penale e giudizio civile sono regolati dagli artt. 651-654 c.p.p.