Art. 2903 c.c. Prescrizione dell’azione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
1. L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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