Art. 2900 c.c. Condizioni, modalità ed effetti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

2. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.