Art. 2863 c.c. Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Finchè non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

2. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

3. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.