Art. 2817 c.c. Persone a cui compete

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.