Art. 2784 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.