Art. 2784 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.