Art. 2735 c.c. Confessione stragiudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

2. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.