Art. 2735 c.c. Confessione stragiudiziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
2. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.