Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo in vigore dal 16 aprile 2002

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.