Art. 2617 c.c. Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.