Art. 2613 c.c. Rappresentanza in giudizio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.