Art. 2598 c.c. Atti di concorrenza sleale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2598 c.c. apre la sezione dedicata alla concorrenza sleale nel capo I del titolo X del libro quinto, che disciplina la concorrenza tra imprenditori. La norma individua i comportamenti con cui un imprenditore, nel competere sul mercato, supera i limiti della lealtà e lede l’altrui impresa. La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comprende la possibilità di sottrarre clienti ai concorrenti: ciò che la legge vieta non è la concorrenza, ma l’impiego di mezzi scorretti.

L’interesse tutelato è duplice: quello del singolo imprenditore a non subire pregiudizi da condotte sleali e quello generale al corretto funzionamento del mercato. Il testo è rimasto invariato dal 1942; la clausola iniziale fa salve le discipline speciali dei segni distintivi e dei brevetti, oggi raccolte nel codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), con cui la tutela concorrenziale può concorrere.

Contenuto della disposizione

Presupposti comuni a tutte le ipotesi sono la qualità di imprenditore dei soggetti coinvolti e l’esistenza tra loro di un rapporto di concorrenza, anche solo potenziale, che si ha quando le imprese si rivolgono alla medesima clientela. Ne restano esclusi, secondo la giurisprudenza, i professionisti intellettuali la cui attività è connotata dalla fiducia personale. Un terzo non concorrente risponde in solido solo se agisce in una relazione particolare con l’imprenditore avvantaggiato, tale da far ritenere l’attività svolta nell’interesse di quest’ultimo. La norma descrive tre gruppi di fattispecie, ciascuno con una propria causa petendi.

  • Atti confusori (n. 1): uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli legittimamente usati da altri, imitazione servile dei prodotti di un concorrente e ogni altro mezzo idoneo a ingenerare confusione con prodotti e attività altrui. L’imitazione servile rileva solo se riguarda caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non forme imposte dalla funzione del prodotto.
  • Denigrazione e appropriazione di pregi (n. 2): diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente idonei a screditarli; attribuzione ai propri prodotti o alla propria impresa di qualità appartenenti a quelli del concorrente, in forme pubblicitarie o equivalenti.
  • Mezzi contrari alla correttezza professionale (n. 3): clausola di chiusura, che comprende ogni altro mezzo, diretto o indiretto, non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Vi rientrano lo storno di dipendenti, lo sviamento di clientela con mezzi scorretti, l’uso di informazioni riservate e la concorrenza parassitaria.

Si tratta di illeciti di pericolo: è sufficiente l’idoneità dell’atto a produrre confusione, discredito o danno, senza necessità che il pregiudizio si sia già verificato. Occorre però che la condotta abbia una concreta attitudine lesiva, per esempio un effettivo pericolo di sviamento di clientela.

Profili applicativi

Nell’imitazione servile il rischio di confusione si accerta con una valutazione sintetica dei prodotti nel loro insieme, dal punto di vista del consumatore di riferimento e del grado di attenzione che questi presta. Chi agisce deve provare la capacità distintiva delle forme imitate; chi si difende deve provarne la natura funzionale. La tutela può sopravvivere alla scadenza di un brevetto, perché attiene all’aspetto esteriore e non al contenuto tecnico del prodotto. La forma divenuta di uso comune nel settore perde invece protezione.

Nello storno di dipendenti e nello sviamento di clientela l’errore più frequente è confondere la concorrenza lecita con quella sleale. L’ex dipendente o l’ex socio che avvia un’attività concorrente, in assenza di un patto di non concorrenza, può acquisire clienti dell’impresa di provenienza; l’illecito si configura quando ciò avviene con mezzi scorretti, come l’uso di dati riservati sui clienti, anche se non costituiscono segreti commerciali in senso tecnico. Lo storno di dipendenti richiede inoltre l’animus nocendi, cioè l’intento di disgregare l’organizzazione del concorrente, desumibile dalle modalità, dal numero e dalla qualificazione del personale sottratto.

Le tre ipotesi sono autonome e alternative: l’imitazione priva di efficacia confusoria non diventa illecita per il solo richiamo al n. 3, che esige elementi ulteriori. Sul piano processuale ciascuna va allegata e provata specificamente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15761: l’imitazione servile è illecita solo se idonea a creare confusione; la clausola del n. 3 non copre l’imitazione non confusoria, perché le tre ipotesi sono alternative e la terza richiede la scorrettezza professionale e l’idoneità a nuocere.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2007, n. 8215: l’illecito del n. 3 richiede un mezzo contrario alla correttezza e idoneo a danneggiare l’altrui azienda; la responsabilità è esclusa se la condotta non ha creato alcun pericolo di sviamento della clientela.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 ottobre 2018, n. 25607: l’appropriazione di pregi consiste nell’attribuirsi, in forme pubblicitarie o equivalenti, qualità appartenenti al concorrente; la concorrenza parassitaria presuppone un’imitazione sistematica delle iniziative altrui, non episodi isolati, e non opera su prodotti ormai volgarizzati.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2022, n. 18034: integra il n. 3 lo sviamento di clientela realizzato dagli ex dipendenti con informazioni riservate acquisite durante il rapporto di lavoro, anche senza patto di non concorrenza e anche se i dati non sono segreti industriali in senso tecnico.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 gennaio 2023, n. 948: l’imitazione rilevante riguarda le caratteristiche esteriori individualizzanti e non le forme funzionali; il rischio di confusione si valuta sinteticamente dal punto di vista del consumatore di riferimento e la tutela può operare anche dopo la scadenza del brevetto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 marzo 2024, n. 6127: l’illecito presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori e non si applica agli studi professionali fondati sulla fiducia personale; resta la tutela ai sensi dell’art. 2043 c.c., con onere di provare specifiche condotte illecite.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 giugno 2024, n. 17037: lo storno di dipendenti è sleale se accompagnato dalla consapevolezza dell’idoneità lesiva e dall’animus nocendi, presunto quando le modalità del passaggio sono giustificabili solo con l’intento di disgregare l’organizzazione del concorrente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3392: il terzo non concorrente risponde in solido solo se legato all’imprenditore avvantaggiato da una relazione che faccia ritenere l’attività svolta nel suo interesse; l’accostamento dei propri prodotti a quelli del concorrente non è denigrazione, ma eventualmente appropriazione di pregi.

Rapporti con altre norme

La disciplina prosegue negli articoli successivi: l’art. 2599 c.c. prevede l’inibitoria e i provvedimenti per eliminarne gli effetti, l’art. 2600 c.c. il risarcimento del danno per gli atti compiuti con dolo o colpa, presunta una volta accertato l’atto sleale, e la pubblicazione della sentenza, l’art. 2601 c.c. la legittimazione delle associazioni professionali. L’art. 2598 c.c. specifica, nel campo dell’impresa, il dovere generale dell’art. 2043 c.c., che resta invocabile quando manchi il rapporto di concorrenza. Rilevano inoltre l’art. 2105 c.c. sull’obbligo di fedeltà del lavoratore, l’art. 2596 c.c. sui patti di non concorrenza, il codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) per marchi, brevetti, modelli e segreti commerciali, la legge 10 ottobre 1990, n. 287 sulle intese e gli abusi di posizione dominante e il codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette, il cui accertamento da parte dell’Autorità garante non fa stato nel giudizio civile di concorrenza sleale.