Art. 2598 c.c. Atti di concorrenza sleale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2598 c.c. apre la sezione dedicata alla concorrenza sleale nel capo I del titolo X del libro quinto, che disciplina la concorrenza tra imprenditori. La norma individua i comportamenti con cui un imprenditore, nel competere sul mercato, supera i limiti della lealtà e lede l’altrui impresa. La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) comprende la possibilità di sottrarre clienti ai concorrenti: ciò che la legge vieta non è la concorrenza, ma l’impiego di mezzi scorretti.
L’interesse tutelato è duplice: quello del singolo imprenditore a non subire pregiudizi da condotte sleali e quello generale al corretto funzionamento del mercato. Il testo è rimasto invariato dal 1942; la clausola iniziale fa salve le discipline speciali dei segni distintivi e dei brevetti, oggi raccolte nel codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), con cui la tutela concorrenziale può concorrere.
Contenuto della disposizione
Presupposti comuni a tutte le ipotesi sono la qualità di imprenditore dei soggetti coinvolti e l’esistenza tra loro di un rapporto di concorrenza, anche solo potenziale, che si ha quando le imprese si rivolgono alla medesima clientela. Ne restano esclusi, secondo la giurisprudenza, i professionisti intellettuali la cui attività è connotata dalla fiducia personale. Un terzo non concorrente risponde in solido solo se agisce in una relazione particolare con l’imprenditore avvantaggiato, tale da far ritenere l’attività svolta nell’interesse di quest’ultimo. La norma descrive tre gruppi di fattispecie, ciascuno con una propria causa petendi.
Si tratta di illeciti di pericolo: è sufficiente l’idoneità dell’atto a produrre confusione, discredito o danno, senza necessità che il pregiudizio si sia già verificato. Occorre però che la condotta abbia una concreta attitudine lesiva, per esempio un effettivo pericolo di sviamento di clientela.
Profili applicativi
Nell’imitazione servile il rischio di confusione si accerta con una valutazione sintetica dei prodotti nel loro insieme, dal punto di vista del consumatore di riferimento e del grado di attenzione che questi presta. Chi agisce deve provare la capacità distintiva delle forme imitate; chi si difende deve provarne la natura funzionale. La tutela può sopravvivere alla scadenza di un brevetto, perché attiene all’aspetto esteriore e non al contenuto tecnico del prodotto. La forma divenuta di uso comune nel settore perde invece protezione.
Nello storno di dipendenti e nello sviamento di clientela l’errore più frequente è confondere la concorrenza lecita con quella sleale. L’ex dipendente o l’ex socio che avvia un’attività concorrente, in assenza di un patto di non concorrenza, può acquisire clienti dell’impresa di provenienza; l’illecito si configura quando ciò avviene con mezzi scorretti, come l’uso di dati riservati sui clienti, anche se non costituiscono segreti commerciali in senso tecnico. Lo storno di dipendenti richiede inoltre l’animus nocendi, cioè l’intento di disgregare l’organizzazione del concorrente, desumibile dalle modalità, dal numero e dalla qualificazione del personale sottratto.
Le tre ipotesi sono autonome e alternative: l’imitazione priva di efficacia confusoria non diventa illecita per il solo richiamo al n. 3, che esige elementi ulteriori. Sul piano processuale ciascuna va allegata e provata specificamente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disciplina prosegue negli articoli successivi: l’art. 2599 c.c. prevede l’inibitoria e i provvedimenti per eliminarne gli effetti, l’art. 2600 c.c. il risarcimento del danno per gli atti compiuti con dolo o colpa, presunta una volta accertato l’atto sleale, e la pubblicazione della sentenza, l’art. 2601 c.c. la legittimazione delle associazioni professionali. L’art. 2598 c.c. specifica, nel campo dell’impresa, il dovere generale dell’art. 2043 c.c., che resta invocabile quando manchi il rapporto di concorrenza. Rilevano inoltre l’art. 2105 c.c. sull’obbligo di fedeltà del lavoratore, l’art. 2596 c.c. sui patti di non concorrenza, il codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) per marchi, brevetti, modelli e segreti commerciali, la legge 10 ottobre 1990, n. 287 sulle intese e gli abusi di posizione dominante e il codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette, il cui accertamento da parte dell’Autorità garante non fa stato nel giudizio civile di concorrenza sleale.