Art. 2582 c.c. Ritiro dell’opera dal commercio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

2. Questo diritto è personale e intrasmissibile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.