Art. 2582 c.c. Ritiro dell’opera dal commercio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.
2. Questo diritto è personale e intrasmissibile.