Art. 2545-novies c.c. Modificazioni dell’atto costitutivo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

2. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.